Il rogito senza certificato di agibilità per un immobile ante 1967 è una situazione frequente e, di per sé, non rende l’atto nullo. Molti proprietari di case costruite prima del 1° settembre 1967 scoprono solo al momento della vendita che il certificato di agibilità in compravendita non c’è mai stato. La domanda che arriva sempre è la stessa: si può vendere lo stesso, la banca eroga il mutuo, e cosa rischia davvero chi compra. La risposta richiede di tenere separate due cose che spesso vengono confuse: l’agibilità (un profilo igienico-sanitario) e la regolarità urbanistica dell’immobile (lo stato legittimo). Sono piani diversi, con conseguenze diverse.
L’assenza del certificato di agibilità non è una causa di nullità del rogito. Il vero rischio non è l’agibilità mancante, ma una difformità urbanistica nascosta dietro di essa.
Perché il 1967 è una data spartiacque
Il 1° settembre 1967 è la data di entrata in vigore della Legge n. 765 del 1967, la cosiddetta “legge ponte”, che ha esteso l’obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio comunale. Prima di quella data, fuori dai centri abitati e dai perimetri soggetti a regolamento, molti edifici sono stati costruiti legittimamente senza un titolo edilizio formale. Per questo gli immobili ante 1967 godono di un regime probatorio agevolato: per dimostrare lo stato legittimo dell’immobile non serve sempre recuperare la licenza originaria, che spesso non è mai esistita.
Questa è la regola che oggi trova base nell’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), come modificato dal Decreto Salva Casa (DL 69/2024, convertito in Legge 105/2024). Lo stato legittimo di un immobile realizzato in un’epoca in cui non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo può essere provato con altri documenti: la prima planimetria catastale, le mappe storiche, fotografie aeree, atti pubblici precedenti.
Attenzione però a un equivoco diffuso. “Ante 1967” non significa “regolare per definizione”. L’esenzione riguarda la costruzione originaria. Se dopo il 1967 sono stati fatti interventi senza titolo, ampliamenti, sopraelevazioni, frazionamenti, quelle modifiche restano abusive e vanno valutate a parte. È qui che si nasconde la maggior parte dei problemi reali.
Agibilità e stato legittimo: due cose diverse
Il certificato di agibilità (oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità, la SCA, ex art. 24 DPR 380/2001) attesta la sicurezza, l’igiene, la salubrità e il risparmio energetico dell’edificio. Lo stato legittimo riguarda invece la conformità dell’immobile ai titoli edilizi e alla planimetria. Un immobile può essere perfettamente regolare dal punto di vista urbanistico e non avere mai avuto l’agibilità, e viceversa.
Questa distinzione cambia tutto in fase di compravendita. L’agibilità non è un requisito di validità dell’atto: nessuna norma impone, a pena di nullità, che il venditore consegni il certificato. La nullità prevista dall’art. 46 del DPR 380/2001 è una nullità testuale: rileva se nell’atto mancano gli estremi del titolo edilizio o, per i fabbricati anteriori al 1° settembre 1967, la relativa dichiarazione sostitutiva, oppure se il titolo indicato è inesistente o non riferibile all’immobile. Non discende invece dalla sola difformità dell’opera rispetto al titolo menzionato (Cass. SU n. 8230/2019). Lo stesso vale sul piano catastale: l’art. 29, comma 1-bis, della L 52/1985 (introdotto dall’art. 19, c. 14, DL 78/2010) richiede a pena di nullità l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie e la dichiarazione o attestazione di conformità; la nullità colpisce l’omissione di questi elementi formali nell’atto, non ogni difformità sostanziale in sé. Se la dichiarazione o attestazione è presente, il contratto resta valido, salvo falsità o difformità palesi ictu oculi. Restano fermi, in ogni caso, i profili di responsabilità contrattuale, urbanistico-amministrativa e fiscale, con i rimedi eventualmente applicabili. È un piano urbanistico, non igienico-sanitario.
| Profilo | Cosa attesta | Effetto sul rogito |
|---|---|---|
| Agibilità (SCA) | Sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica | Non è causa di nullità; rilevante per uso e mutuo |
| Stato legittimo / conformità urbanistica | Aderenza ai titoli edilizi e alla planimetria | La sola difformità non rende nullo l’atto (Cass. SU 8230/2019); incide su commerciabilità, idoneità all’uso e responsabilità del venditore. La nullità ex art. 46 è testuale: scatta solo se nell’atto mancano gli estremi del titolo o la dichiarazione sostitutiva (ante 1967), o se il titolo è inesistente/non riferibile |
| Conformità catastale | Corrispondenza tra immobile e planimetria depositata | Dichiarazione obbligatoria in atto (art. 19 c.14 DL 78/2010) |
Il venditore che dichiara il falso sulla regolarità urbanistica espone l’acquirente al rischio più grave: un immobile non commerciabile e potenzialmente oggetto di provvedimenti del Comune.

Si può rogitare senza agibilità? Sì, ma con cautele
Sul piano strettamente civilistico, il rogito senza certificato di agibilità è possibile. L’agibilità mancante non blocca il notaio e non invalida l’atto. La mancanza dell’agibilità non rende nullo automaticamente il rogito, ma non è priva di conseguenze: a seconda dei casi può integrare aliud pro alio, vizio dell’immobile o semplice inadempimento del venditore, in funzione della gravità e della sanabilità delle difformità che impediscono il rilascio del titolo. Un immobile destinato ad abitazione che non possa ottenere l’agibilità per carenze sostanziali può così dare luogo a contestazioni dell’acquirente, fino alla riduzione del prezzo o, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.
La differenza pratica sta nel motivo per cui l’agibilità manca. Se manca solo perché il certificato non è mai stato richiesto, ma l’immobile è regolare e idoneo, il rischio è gestibile e la situazione è regolarizzabile. Se manca perché l’immobile ha carenze igienico-sanitarie reali (altezze insufficienti, locali non conformi, abusi che ne impediscono il rilascio), allora il problema è sostanziale e va affrontato prima di firmare.
Per chi vende, la strada corretta è trasparente: dichiarare in atto la situazione effettiva, allegare la documentazione disponibile e, dove serve, far precedere il rogito da una verifica tecnica che ricostruisca lo stato legittimo dell’immobile e accerti l’idoneità dei locali. La verifica della conformità urbanistica e catastale è esattamente lo strumento che permette di sapere, prima di andare dal notaio, se l’agibilità mancante è un dettaglio formale o la punta di un problema.
Mutuo senza agibilità: cosa fa davvero la banca
Il punto che blocca più compravendite non è il notaio, è la banca. Il rogito senza agibilità non è nullo di per sé e, sul fronte del finanziamento, non esiste un divieto legale generale all’erogazione del mutuo in assenza del certificato. La decisione dipende dalla perizia dell’immobile e dalle policy del singolo istituto: la stessa Banca d’Italia richiama la perizia e standard affidabili di valutazione, non una regola automatica di sì o no. La banca, in altre parole, non eroga sul “certificato” ma sulla perizia di stima e sulla commerciabilità del bene posto a garanzia. Il perito incaricato verifica la corrispondenza tra immobile, planimetria e titoli, e segnala eventuali difformità.
Quando la perizia rileva incoerenze tra stato di fatto e documentazione, la pratica si ferma. Non è l’agibilità in sé a far saltare l’erogazione, ma la difformità urbanistica che spesso emerge nella stessa istruttoria. Per questo il problema del mutuo bloccato da una difformità urbanistica e il tema dell’agibilità mancante vanno quasi sempre affrontati insieme: risolvere l’uno senza l’altro lascia la pratica in stallo.
| Situazione | Mutuo erogabile? | Cosa serve |
|---|---|---|
| Ante 1967 regolare, agibilità mai richiesta | Spesso sì | Prova dello stato legittimo, perizia favorevole |
| Difformità urbanistica non sanata | Di norma no | Sanatoria o accertamento di conformità prima del rogito |
| Carenze igienico-sanitarie sostanziali | Difficile | Interventi e nuova SCA, oppure rinegoziazione |
Chi acquista con mutuo ha tutto l’interesse a far emergere questi nodi in fase di proposta, non dopo il compromesso. Una clausola che subordini l’acquisto all’esito della verifica tecnica e dell’erogazione protegge il compratore dal rischio di perdere la caparra su un immobile che la banca non finanzierà.

Cosa rischia chi compra un immobile ante 1967 senza agibilità
Il rischio dell’acquirente non si misura sull’agibilità, ma su ciò che l’agibilità mancante può segnalare. Comprare un immobile ante 1967 senza verifiche significa accettare al buio tre incognite: che esistano interventi post 1967 mai autorizzati, che la planimetria catastale non corrisponda allo stato dei luoghi, che il bene non sia idoneo all’uso abitativo.
Se emerge una difformità urbanistica non sanata dopo il rogito, l’acquirente eredita il problema e i relativi oneri. Può trovarsi a dover presentare una sanatoria, a sostenere i costi di un accertamento di conformità (art. 36 e art. 36-bis del DPR 380/2001, nella versione aggiornata dal Salva Casa) e, nei casi non sanabili, a fronteggiare provvedimenti del Comune. È la ragione per cui gli abusi edilizi scoperti dopo l’acquisto generano il contenzioso più frequente tra venditore e compratore.
Le tolleranze costruttive dell’art. 34-bis del DPR 380/2001 definiscono il margine entro cui piccole difformità non costituiscono illecito. Il comma 1-bis, introdotto dal Salva Casa, ha previsto soglie graduate parametrate alla superficie utile dell’unità immobiliare e inversamente proporzionali: si va dal 2% per le unità oltre i 500 mq fino al 6% per quelle sotto i 60 mq. Queste soglie si applicano alle difformità degli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Ma le tolleranze non coprono tutto: non sanano ampliamenti volumetrici, cambi di destinazione non autorizzati o opere realizzate in assenza di titolo. Confondere una tolleranza con un abuso sanabile è uno degli errori più costosi.
Aggiornato a giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è il DPR 380/2001 come modificato dal Decreto Salva Casa (DL 69/2024, conv. L 105/2024). Le valutazioni su sanabilità e responsabilità vanno sempre verificate sul caso concreto con un tecnico e, dove necessario, con un legale.
Come mettere in sicurezza la compravendita
La via d’uscita non è rinunciare alla vendita né firmare sperando che vada bene. È documentare. Per un immobile ante 1967 la sequenza corretta parte dalla ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile, prosegue con la verifica della conformità catastale e urbanistica, e si chiude con una valutazione dell’agibilità e dell’idoneità dei locali.
Il risultato di questo percorso confluisce in una relazione tecnica che fotografa la reale commerciabilità del bene. La relazione di commerciabilità raccoglie in un unico documento titoli, difformità, tolleranze applicabili e margini di sanatoria, e dà a venditore, acquirente, notaio e banca la stessa base di informazione. È lo strumento che trasforma un’incognita in un dato verificabile, riducendo il rischio di sorprese in fase di rogito o di istruttoria mutuo.
Per chi è in fase di acquisto, una consulenza tecnica prima dell’acquisto della casa permette di intercettare questi problemi quando c’è ancora margine per negoziare prezzo, tempi e clausole. Affrontare l’agibilità mancante e l’eventuale difformità urbanistica prima della firma costa una frazione di quanto costa risolverli dopo, quando il bene è già di proprietà e la banca attende garanzie che non arrivano.
Domande frequenti
Il rogito di un immobile ante 1967 senza agibilità è nullo?
No. L’assenza del certificato di agibilità non è prevista come causa di nullità dell’atto. La nullità urbanistica dell’art. 46 DPR 380/2001 è testuale: rileva se nell’atto mancano gli estremi del titolo edilizio o la dichiarazione sostitutiva per i fabbricati ante 1° settembre 1967, o se il titolo è inesistente o non riferibile all’immobile. Non discende invece dalla sola difformità dell’opera né dall’agibilità mancante. Resta però la responsabilità del venditore per l’idoneità del bene all’uso pattuito.
Un immobile ante 1967 è automaticamente regolare?
No. L’esenzione dal titolo edilizio vale solo per la costruzione originaria realizzata prima del 1° settembre 1967. Interventi successivi senza autorizzazione restano abusivi e vanno verificati e, se possibile, sanati.
Come si dimostra lo stato legittimo di una casa ante 1967?
Con la documentazione alternativa prevista dall’art. 9-bis DPR 380/2001: prima planimetria catastale, mappe e fotografie storiche, atti pubblici anteriori. Un tecnico ricostruisce la storia edilizia e attesta lo stato legittimo.
La banca eroga il mutuo senza certificato di agibilità?
Non esiste un divieto legale generale all’erogazione senza certificato di agibilità: dipende dall’istituto e soprattutto dalla perizia. La banca valuta la commerciabilità del bene; se la perizia non rileva difformità urbanistiche, il mutuo è spesso erogabile anche senza agibilità formale. Se emergono abusi, l’istruttoria si blocca.
Conviene fare la verifica prima o dopo il compromesso?
Prima. Inserire l’esito della verifica tecnica come condizione nella proposta o nel preliminare protegge dalla perdita della caparra e dà margine per rinegoziare se emergono criticità.