Vendere un immobile con piccole irregolarità edilizie è uno dei nodi più frequenti di ogni compravendita, e la Salva Casa ha riaperto diverse strade per regolarizzare prima del rogito. Questa guida spiega in modo ordinato come sanare e regolarizzare un immobile prima di venderlo, distinguendo ciò che è davvero un principio stabile della normativa da ciò che dipende dalla prassi del momento. L’obiettivo è semplice: arrivare all’atto con uno stato legittimo ricostruito e una posizione difendibile.
Il riferimento normativo di fondo è il cosiddetto decreto Salva Casa, ossia il DL 69/2024 convertito nella L 105/2024, che ha modificato il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) su tolleranze, accertamento di conformità e definizione dello stato legittimo. Qui trovi la mappa completa dei percorsi e i collegamenti agli approfondimenti tematici di ogni singolo problema.
Regolarizzare prima di vendere non è un obbligo formale: è ciò che rende l’immobile concretamente commerciabile e finanziabile da una banca.
Cosa significa regolarizzare un immobile prima di venderlo
Regolarizzare significa allineare tre piani che spesso, nel tempo, hanno preso strade diverse: lo stato reale dei luoghi, i titoli edilizi depositati in Comune e la rappresentazione catastale. Quando questi tre piani coincidono, l’immobile ha uno stato legittimo ricostruibile e dimostrabile. Quando non coincidono, esiste una difformità, che può essere lieve o sostanziale.
La distinzione è decisiva perché cambia il percorso. Una difformità lieve può rientrare nelle tolleranze costruttive e non richiedere alcuna pratica di sanatoria. Una difformità sostanziale, invece, impone un accertamento di conformità o, nei casi più gravi, può rivelarsi non sanabile. Capire in quale categoria ricade il proprio immobile è il primo passo, e di norma richiede una verifica tecnica documentale. Distinguere il dato fiscale da quello edilizio è compito della verifica urbanistica dell’immobile, il punto di partenza di qualsiasi regolarizzazione.
Il concetto cardine introdotto in modo organico dalla normativa è quello di stato legittimo dell’art. 9-bis del DPR 380/2001: l’immobile è legittimo se realizzato e modificato sulla base dei titoli che lo hanno via via autorizzato. Per gli immobili più datati la prova si costruisce in modo diverso, come vedremo. La ricostruzione dello stato legittimo di un immobile parte proprio da questa catena documentale di autorizzazioni.
I percorsi della Salva Casa: tolleranze, sanatoria, cambio d’uso
La Salva Casa non è un condono. Non sana abusi gravi e non cancella le responsabilità: riordina e amplia gli strumenti ordinari per chiudere le piccole irregolarità accumulate negli anni. I percorsi principali sono sostanzialmente tre, ognuno con presupposti propri.
Il primo è quello delle tolleranze costruttive (art. 34-bis DPR 380/2001). Sono scostamenti contenuti rispetto al titolo che la legge considera non illeciti: non serve una sanatoria, ma una corretta attestazione tecnica che le riconosca. Il secondo percorso è l’accertamento di conformità, cioè la sanatoria vera e propria, per le difformità che richiedono una pratica edilizia in sanatoria. Qui la riforma ha sdoppiato i binari: l’art. 36 resta riservato all’assenza di titolo o alla totale difformità e richiede la doppia conformità piena, cioè la conformità urbanistico-edilizia sia all’epoca della realizzazione sia al momento della domanda; il nuovo art. 36-bis, introdotto dalla Salva Casa per le parziali difformità e le variazioni essenziali, prevede una procedura semplificata con una doppia conformità attenuata (conformità urbanistica al momento della domanda e conformità edilizia alle regole dell’epoca dei lavori) e il pagamento di una sanzione pecuniaria. Il terzo riguarda il cambio di destinazione d’uso, che la riforma ha reso più praticabile entro certi limiti, con effetti rilevanti sul valore e sulla vendibilità.

La regola pratica: prima si verifica se la difformità è una tolleranza; solo se non lo è si valuta la sanatoria.
La tabella seguente sintetizza i tre percorsi e quando si applicano. È un quadro orientativo: il percorso corretto dipende sempre dal caso concreto e va confermato da un tecnico abilitato.
| Percorso | Riferimento | Quando si usa | Esito tipico |
|---|---|---|---|
| Tolleranze costruttive | Art. 34-bis DPR 380/2001 | Scostamenti minimi rispetto al titolo | Attestazione tecnica, nessuna sanatoria |
| Accertamento di conformità (art. 36) | Art. 36 DPR 380/2001 | Assenza di titolo o totale difformità, con doppia conformità piena | Permesso/SCIA in sanatoria con oblazione |
| Accertamento di conformità semplificato (art. 36-bis) | Art. 36-bis DPR 380/2001 | Parziali difformità e variazioni essenziali, con doppia conformità attenuata | Titolo in sanatoria con sanzione pecuniaria |
| Cambio destinazione d’uso | Normativa regionale + TUE | Uso diverso da quello autorizzato | Titolo per il nuovo uso, se compatibile |
Il percorso delle tolleranze costruttive e come sanarle riguarda gli scostamenti minimi, mentre la sanatoria edilizia interviene quando la difformità richiede una pratica con presupposti, tempi e documenti propri.
Stato dell’arte normativo — aggiornato a agosto 2026
Questa sezione raccoglie gli elementi più soggetti a cambiamento: soglie percentuali, casi sanabili e prassi dei singoli Comuni. Sono dati operativi che vanno verificati al momento della pratica, perché possono mutare con circolari, regolamenti regionali e orientamenti comunali. Tutto ciò che segue è da intendersi aggiornato ad agosto 2026 e da riscontrare con il tecnico incaricato.
Allo stato attuale, la scala graduata delle tolleranze costruttive (percentuali di scostamento più ampie per le unità più piccole, a scendere fino a quelle più grandi, entro i limiti dell’art. 34-bis) vale solo per le opere realizzate entro il 24 maggio 2024; per gli interventi successivi a quella data la tolleranza resta fissata al 2% delle misure di progetto. È una distinzione da verificare sempre con il tecnico, perché incide sull’inquadramento della singola difformità. Le difformità che superano la tolleranza, ma risultano conformi alla disciplina urbanistica vigente o a quella del momento della realizzazione, possono accedere all’accertamento di conformità con il pagamento dell’oblazione o della sanzione prevista. La questione riguarda in primo luogo il vincolo paesaggistico, dove l’automatismo “immobile vincolato uguale immobile non sanabile” non regge più. Anche in area paesaggistica la Salva Casa ha aperto una procedura di sanatoria ex art. 36-bis: il comma 4 impone però l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità preposta alla gestione del vincolo e del parere vincolante della soprintendenza. Questa disciplina si applica anche quando i lavori hanno creato nuove superfici o volumi, e anche quando il vincolo paesaggistico è stato apposto dopo la realizzazione delle opere. Resta non sanabile ciò che tali autorità giudicano incompatibile con il vincolo, così come gli abusi non riconducibili ad alcun titolo. Per gli altri vincoli le discipline settoriali restano differenziate e vanno verificate caso per caso.
I numeri (percentuali, soglie, importi) sono il dato più volatile della Salva Casa: questa sezione va riletta prima di avviare ogni pratica.
Sul fronte della commerciabilità, la prassi dei Comuni e dei notai resta disomogenea: alcuni accettano la regolarizzazione contestuale al rogito, altri la pretendono conclusa prima. Per questo, anche dove la norma consente di procedere, l’organizzazione documentale anticipata riduce il rischio di blocchi dell’ultimo minuto.
Immobili datati: il caso degli edifici ante 1967
Gli immobili più vecchi seguono una logica probatoria diversa. Per i fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica del 1967 nei centri privi di obbligo di licenza, la dimostrazione dello stato legittimo non passa necessariamente da un permesso di costruire, che spesso non esisteva. La legittimità si ricostruisce con la documentazione storica disponibile: mappe catastali d’impianto, atti, fotografie aeree, dichiarazioni.

Questo non significa che un immobile ante 1967 sia automaticamente in regola. Le modifiche successive a quella data restano soggette alle regole ordinarie e vanno verificate una per una. Il tema, delicato e ricorrente nei rogiti, merita un’analisi specifica che sarà collegata qui dopo la pubblicazione del relativo approfondimento del silo.
Sanare prima del rogito: tempi, costi e priorità
Chi vende ha interesse a regolarizzare per tempo, perché la pratica edilizia ha tempi tecnici e amministrativi che non sempre si conciliano con quelli della trattativa. Avviare la verifica appena si decide di mettere in vendita, e non quando il compratore ha già trovato la banca, è la scelta che evita la maggior parte dei blocchi. I costi variano molto in base al tipo di pratica, alla presenza di oblazione e alla complessità del rilievo.
La tabella che segue confronta i tre scenari più comuni in compravendita. Gli importi sono indicativi e non costituiscono un preventivo: dipendono da Comune, professionista e caratteristiche dell’immobile.
| Scenario | Strumento | Tempi orientativi | Voci di costo principali |
|---|---|---|---|
| Scostamento minimo | Attestazione di tolleranza | Giorni / poche settimane | Onorario tecnico, rilievo |
| Difformità sanabile | Accertamento di conformità | Settimane / mesi | Onorario, oblazione, diritti |
| Difformità su immobile datato | Ricostruzione stato legittimo | Variabile | Ricerca storica, rilievo, attestazioni |
Una pianificazione corretta tiene conto anche del fatto che la banca dell’acquirente valuta la regolarità prima di erogare il mutuo: una difformità non risolta può fermare il finanziamento e far saltare la vendita. Le variabili economiche dipendono dallo strumento scelto, e la sanatoria edilizia comporta oblazione o sanzione a seconda del binario applicato; l’intera due diligence prima dell’acquisto rientra invece nella consulenza tecnica per l’acquisto della casa, che verifica ogni profilo di regolarità.
Quando la Salva Casa non basta
Esistono situazioni in cui nessuno dei percorsi visti porta alla regolarizzazione. Sono i casi di difformità sostanziali non conformi né alla disciplina attuale né a quella dell’epoca, gli interventi in area paesaggistica che le autorità preposte giudicano incompatibili con il vincolo e gli interventi che la legge esclude espressamente dalla sanabilità. Per gli immobili in area paesaggistica va ricordato che la sanatoria ex art. 36-bis è oggi possibile, ma resta subordinata al parere vincolante dell’autorità preposta alla gestione del vincolo e a quello della soprintendenza, anche quando i lavori hanno generato superfici o volumi e anche se il vincolo è stato apposto dopo. In questi casi, dichiarare l’immobile come regolarizzabile sarebbe imprudente: la valutazione va affidata a un tecnico e, sui profili di responsabilità, a un legale.
Un chiarimento è doveroso anche sul piano dell’atto. La difformità sostanziale, di per sé, non determina la nullità della compravendita: incide sulla commerciabilità e sui rischi della trattativa, ma non rende automaticamente nullo il rogito. La nullità urbanistica dell’atto, prevista dall’art. 46 del DPR 380/2001, discende dalla mancata o falsa indicazione in atto degli estremi dei titoli edilizi, non dalla difformità in quanto tale. È una distinzione delicata, che va sempre confermata da un tecnico e da un legale sul caso concreto.
Va inoltre chiarito un equivoco frequente: la prescrizione dell’illecito penale non rende automaticamente commerciabile l’immobile. Il profilo edilizio-amministrativo resta, e con esso i rischi sull’atto. Anche per questo la fotografia tecnica complessiva dell’immobile, raccolta in un documento unico, è lo strumento che mette al riparo entrambe le parti.
Sanatoria edilizia 2026: cosa cambia
Nel 2026 la sanatoria edilizia si muove interamente dentro il quadro della Salva Casa, ormai consolidato dopo la conversione in legge del DL 69/2024. Non è in vigore alcun nuovo condono edilizio: chi cerca una “sanatoria edilizia 2026” trova gli strumenti ordinari del Testo Unico, non una finestra straordinaria a termine. Il cambiamento reale non è una nuova legge, ma la messa a regime di quella esistente e il suo recepimento sul territorio.
Il primo elemento da tenere presente è la stabilizzazione dell’accertamento di conformità sui due binari dell’art. 36 e dell’art. 36-bis. Le difformità totali e l’assenza di titolo restano ancorate alla doppia conformità piena; le parziali difformità e le variazioni essenziali passano per la procedura semplificata con sanzione pecuniaria. Questa architettura, introdotta nel 2024, è oggi la base operativa di ogni pratica di sanatoria.
Il secondo elemento è il recepimento regionale e comunale, che nel corso del 2025 e del 2026 ha continuato a produrre regolamenti e circolari applicative. Le percentuali di tolleranza, la modulistica e le prassi di sportello variano da Comune a Comune, ed è a questo livello che “cosa cambia nel 2026” si decide davvero. Prima di avviare una pratica conviene verificare la disciplina aggiornata presso l’ufficio tecnico competente, perché è lì che si concretizzano tempi e requisiti.
Nel 2026 non c’è un nuovo condono: la sanatoria edilizia resta un percorso tecnico, non una scorciatoia amministrativa a scadenza.
| Aspetto | Situazione 2026 |
|---|---|
| Nuovo condono edilizio | Non previsto |
| Quadro di riferimento | Salva Casa (DL 69/2024 conv. L 105/2024) a regime |
| Binari di sanatoria | Art. 36 (piena) e art. 36-bis (semplificata) |
| Variabile principale | Recepimento regionale e prassi comunale |
Contenuto aggiornato ad agosto 2026: le percentuali, le soglie e i termini vanno sempre riscontrati con il tecnico incaricato al momento della pratica, perché possono essere modificati da provvedimenti regionali e comunali. Il testo dell’art. 36-bis del DPR 380/2001 è consultabile nella versione vigente su Normattiva.
Come arrivare al rogito con una posizione difendibile
Il filo conduttore di tutta la regolarizzazione è la documentazione. Un immobile è vendibile in sicurezza quando lo stato legittimo è ricostruito, le tolleranze sono attestate, le difformità sanate sono chiuse con i relativi titoli e il tutto è ordinato in un fascicolo coerente. Questo riduce le contestazioni post-vendita e accelera l’istruttoria del mutuo.
Lo strumento che raccoglie e certifica questa fotografia è la relazione di commerciabilità, il documento tecnico che attesta la regolarità urbanistico-catastale dell’immobile e ne supporta la vendibilità. Se stai preparando la vendita e vuoi arrivare all’atto senza sorprese, il primo passo concreto è richiedere una relazione di commerciabilità dell’immobile, che mette nero su bianco lo stato legittimo e le eventuali criticità da sanare.

Vendere bene non significa nascondere i problemi, ma documentarli e risolverli prima che lo faccia la banca o il notaio.
Regolarizzare con la Salva Casa è quindi un percorso a strati: prima si verifica, poi si sceglie lo strumento giusto tra tolleranze, sanatoria e cambio d’uso, infine si certifica il risultato. Affrontarlo con un tecnico abilitato, in anticipo rispetto alla trattativa, è il modo più sicuro per trasformare un immobile “con qualche pendenza” in un immobile pienamente commerciabile.
Domande frequenti sulla sanatoria edilizia 2026
C’è un nuovo condono edilizio nel 2026?
No. Nel 2026 non è in vigore alcun condono edilizio straordinario. La regolarizzazione passa dagli strumenti ordinari del DPR 380/2001, riordinati dalla Salva Casa: tolleranze costruttive, accertamento di conformità ex art. 36 e art. 36-bis, cambio di destinazione d’uso entro i limiti di legge.
Quanto costa una sanatoria edilizia nel 2026?
I costi dipendono dal tipo di pratica, dalla presenza di oblazione o sanzione e dalla complessità del rilievo. Non esiste un importo unico: incidono Comune, professionista e caratteristiche dell’immobile. Un preventivo affidabile arriva solo dopo la verifica tecnica documentale sullo stato reale dei luoghi.
Quali difformità non si possono sanare nemmeno con la Salva Casa?
Restano fuori le difformità sostanziali non conformi né alla disciplina attuale né a quella dell’epoca, e gli interventi che le autorità competenti giudicano incompatibili con i vincoli. Il perimetro dell’abuso edilizio non sanabile va sempre confermato da un tecnico sul caso concreto.
Posso vendere nel 2026 con una pratica di sanatoria ancora aperta?
Dipende dalla prassi del Comune e del notaio, che resta disomogenea. Alcuni accettano la regolarizzazione contestuale al rogito, altri la pretendono conclusa prima. Anticipare la verifica riduce il rischio che il mutuo dell’acquirente si blocchi all’ultimo momento.
*Contenuto informativo aggiornato ad agosto 2026, riferito al DL 69/2024 convertito nella L 105/2024. Non sostituisce la consulenza di un tecnico abilitato o di un legale. I casi concreti vanno sempre valutati singolarmente.*