Capire come sanare un abuso edilizio ereditato è la prima cosa da fare quando, aprendo una successione, scopri che la casa del de cuius presenta difformità rispetto ai titoli edilizi depositati in Comune. L’illecito edilizio non muore con chi lo ha commesso: ha natura permanente e si trasferisce insieme all’immobile. Chi eredita subentra nella posizione del proprietario e, di fatto, “eredita” anche il problema. La buona notizia è che nella maggior parte dei casi esiste una via di regolarizzazione. Questa guida spiega chi risponde di cosa, quali strumenti usare e quando l’abuso può ancora essere sanato.
Cosa succede a un abuso edilizio quando si apre la successione
L’abuso edilizio è un illecito a carattere permanente. Non si “prescrive” con il passare del tempo e non si estingue con la morte di chi ha eseguito i lavori. Quando erediti l’immobile, ne acquisti anche lo stato di fatto: eventuali opere prive di titolo o realizzate in difformità restano tali finché qualcuno non le regolarizza o le rimuove.
Molti eredi scoprono il problema solo in due momenti: quando provano a vendere e il notaio chiede la documentazione, oppure quando la banca dell’acquirente rifiuta il mutuo. In entrambi i casi il nodo è lo stesso: manca la coincidenza tra ciò che è stato costruito e ciò che risulta agli atti. La verifica di questa coincidenza è il cuore dello stato legittimo dell’immobile, il documento che fotografa la regolarità edilizia sulla base dei titoli abilitativi.
L’abuso edilizio non si prescrive: resta un vizio dell’immobile finché non viene sanato o demolito.
Prima di ogni decisione serve un accesso agli atti presso l’ufficio tecnico comunale, per recuperare tutti i titoli storici, e un sopralluogo tecnico che confronti il costruito con i disegni depositati. Solo così l’erede capisce se è di fronte a una piccola difformità o a un abuso più grave.
Responsabilità dell’erede: profilo penale e profilo amministrativo
Qui è fondamentale distinguere due piani che spesso vengono confusi.
Sul piano penale, il reato edilizio commesso dal defunto si estingue con la sua morte, per il principio secondo cui la responsabilità penale è personale. L’erede non viene processato per un abuso realizzato da chi lo ha preceduto. Non “eredita” condanne né procedimenti penali.
Sul piano amministrativo, invece, la situazione cambia. L’ordine di demolizione e le misure di ripristino hanno natura reale, non sanzionatoria in senso stretto: colpiscono l’immobile e il suo attuale proprietario, chiunque esso sia. Per questo l’erede che non interviene può ricevere l’ordine di rimessa in pristino, pur non avendo eseguito i lavori.
L’erede non risponde penalmente dell’abuso del defunto, ma subentra negli obblighi amministrativi legati all’immobile.
Un punto delicato riguarda le sanzioni pecuniarie amministrative: l’obbligazione di pagare una sanzione già irrogata al defunto, in linea generale, non si trasmette agli eredi. Diverso è il caso della sanatoria, dove l’oblazione è la condizione economica per ottenere la regolarizzazione. Trattandosi di materia YMYL, ogni situazione concreta va valutata con un tecnico e, dove necessario, con un legale.
Come sanare l’abuso edilizio ereditato: le due strade
Come sanare un abuso edilizio ereditato dipende dalla gravità della difformità. Il DPR 380/2001 prevede l’accertamento di conformità, cioè la procedura con cui si chiede al Comune di riconoscere la regolarità dell’opera. Dopo il decreto Salva Casa (DL 69/2024, convertito nella Legge 105/2024) esistono due binari distinti, aggiornati ad agosto 2026.
Il primo è l’articolo 36, che riguarda gli abusi più gravi: opere eseguite in assenza di permesso di costruire o in totale difformità. Qui vale la regola della doppia conformità: l’intervento deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione, sia al momento della domanda di sanatoria.
Il secondo è l’articolo 36-bis, introdotto proprio dal Salva Casa per le parziali difformità e le variazioni essenziali. Qui la conformità richiesta è semplificata: si valuta la conformità urbanistica al momento della domanda e quella edilizia alla normativa vigente all’epoca dei lavori. Questo binario ha ampliato le possibilità di regolarizzazione per gli abusi minori, molto frequenti negli immobili più datati che spesso finiscono in successione.
| Aspetto | Art. 36 (accertamento ordinario) | Art. 36-bis (Salva Casa) |
|---|---|---|
| Tipo di abuso | Assenza di permesso, totale difformità | Parziali difformità, variazioni essenziali |
| Conformità richiesta | Doppia (epoca lavori + oggi) | Semplificata |
| Titolo per sanare | Permesso in sanatoria | SCIA o permesso in sanatoria |
| Onere economico | Oblazione | Sanzione pecuniaria |
La scelta del binario corretto non è discrezionale: dipende dalla qualificazione tecnica dell’abuso, che va documentata. Sbagliare procedura significa vedersi respingere l’istanza. La sanatoria edilizia segue un iter che varia in base alla qualificazione dell’abuso e ai titoli disponibili.
Anche l’onere economico segue due logiche diverse. Nell’articolo 36 si paga l’oblazione, un importo commisurato al contributo di costruzione o al valore dell’opera secondo i parametri fissati dal Comune. Nell’articolo 36-bis, invece, è prevista una sanzione pecuniaria calcolata sull’incremento di valore venale dell’immobile, stimato dall’ufficio tecnico. In entrambi i casi il versamento è condizione per il rilascio del titolo in sanatoria: senza pagamento la pratica non si chiude. Le somme variano da Comune a Comune e dipendono dalla natura dell’intervento, perciò il calcolo va affidato al tecnico che redige l’istanza, sulla base dei documenti recuperati con l’accesso agli atti.
I passaggi pratici della sanatoria

Il percorso operativo, una volta chiarito l’inquadramento, segue passaggi ordinati. Il tecnico incaricato — geometra, architetto o ingegnere — è la figura che guida l’intera pratica.
- Accesso agli atti in Comune per recuperare tutti i titoli edilizi storici dell’immobile.
- Rilievo dello stato di fatto e confronto con i progetti depositati, per misurare l’entità della difformità.
- Qualificazione dell’abuso e scelta tra articolo 36 e articolo 36-bis.
- Predisposizione dell’istanza con elaborati, relazione di conformità e calcolo dell’onere dovuto.
- Deposito della pratica e attesa del provvedimento comunale.
I tempi variano molto in base al Comune e alla complessità del caso. La regolarizzazione edilizia va poi allineata al Catasto: se le planimetrie non rispecchiano lo stato reale, occorre aggiornarle, altrimenti resta una difformità catastale che blocca il rogito e il mutuo dell’acquirente. Edilizio e catastale sono due piani separati che devono coincidere entrambi.
Quando l’abuso ereditato non è sanabile

Non tutto si può sanare. Se manca la conformità richiesta — perché l’opera contrastava con le regole urbanistiche già all’epoca, o le contrasta oggi — l’istanza viene respinta. In quel caso restano l’ordine di demolizione o, dove ammessa dalla legge, la fiscalizzazione con sanzione pecuniaria, che però non attribuisce all’opera piena legittimità.
Ci sono poi situazioni in cui l’immobile ricade in aree con vincoli paesaggistici, idrogeologici o sismici: qui i margini si restringono e servono valutazioni specifiche. Alcune opere rientrano nell’abuso edilizio non sanabile e non possono essere regolarizzate né con l’articolo 36 né con il 36-bis.
| Tipo di difformità | Sanabile? | Strumento tipico |
|---|---|---|
| Tramezzo interno spostato senza titolo | In genere sì | Art. 36-bis / CILA tardiva |
| Veranda chiusa senza permesso | Dipende dai vincoli | Art. 36 o 36-bis |
| Aumento di volume in zona vincolata | Spesso no | Nessuno / demolizione |
| Opera abusiva su area non edificabile | No | Demolizione |
Per un immobile in vendita, il documento che tira le somme è la relazione di commerciabilità: certifica se e a quali condizioni l’immobile ereditato può essere trasferito senza sorprese al rogito. È lo strumento che protegge sia l’erede venditore sia l’acquirente.
Prima di mettere in vendita una casa ereditata, verifica la conformità: è più economico sanare che scoprire l’abuso davanti al notaio.
Domande frequenti
L’erede può essere denunciato per un abuso commesso dal defunto?
No. Il reato edilizio è personale e si estingue con la morte di chi ha eseguito le opere. L’erede non subisce conseguenze penali per l’abuso del de cuius. Restano però gli obblighi amministrativi legati all’immobile, come l’eventuale ordine di ripristino.
Posso vendere una casa ereditata con un abuso edilizio?
Vendere è possibile solo se l’immobile è commerciabile. Difformità rilevanti bloccano il rogito e il mutuo dell’acquirente. La strada corretta è verificare lo stato legittimo, sanare ciò che è sanabile e allineare il Catasto prima di firmare.
Quanto tempo ho per sanare un abuso ereditato?
Non esiste una prescrizione: l’abuso resta finché non viene regolarizzato o rimosso. Conviene però agire prima possibile, perché un ordine di demolizione può arrivare in qualsiasi momento e complica la vendita.
Che differenza c’è tra articolo 36 e articolo 36-bis?
L’articolo 36 riguarda gli abusi gravi e richiede la doppia conformità. L’articolo 36-bis, introdotto dal Salva Casa, si applica alle difformità parziali con una conformità semplificata. La qualificazione tecnica dell’abuso determina quale procedura usare.
La difformità catastale è un abuso edilizio?
Non sempre. Una planimetria catastale non aggiornata è un problema catastale, distinto dall’abuso edilizio vero e proprio. Spesso però le due cose coesistono: dopo aver sanato l’aspetto edilizio va sistemato anche il Catasto per rendere l’immobile vendibile.